Linee guida sulla Formazione Continua revisionate il 21.07.2016

Il Nuovo regolalmento sulla Formazione Continua prevede la possibilità di acquisire crediti formativi attraverso l’apprendimento informale.

La definizione di cui al punto r) dell’art.2 del Regolamento recita:
apprendimento, che, anche aprescindere da una scelta intenzionale, si realizza in ogni organismo che persegue scopi educativi e formativi (CNPI, OT ed enti formatori autorizzati), nell’esercizio della professione di perito industriale
nelle situazioni, nonché nell’interazioni del lavoro quotidiano. È considerato apprendimento informale anche l’apprendimento acquisito in qualsiasi forma che il professionista espleta volontariamente ed autonomamente per svolgere l’attività professionale in forma innovativa ed in linea con l’aggiornamento tecnologico e normativo. Tale tipo di formazione è dimostrabile anche con gli esiti della propria produzione professionale. È altresì considerata attività formativa anche quella svolta nell’ambito del volontariato, del servizio civile nazionale e del privato sociale.
Occorre sottolineare che si tratta di “apprendimento” quindi di formazione finalizzata allo svolgimento di una attività professionale innovativa che contempla l’aggiornamento:
– normativo
– tecnologico
Questa formazione, effettuata in proprio e con una pluralità di opzioni, è dimostrabile anche con la propria produzione professionale. Vale a dire che
posso documentare di aver svolto, in proprio e volontariamente, un’attività formativa per l’applicazione in una attività professionale innovativa.
Di conseguenza attraverso la “produzione professionale” (elaborati progettuali, relazioni ecc) si deve dimostrare di aver effettuato una preventiva attività di aggiornamento  (lettura Libro e norme Tecniche etc) che ha consentito il compito professionale.

1 ora di attività di aggiornamento = 1 CFP, fino ad un massimo di 75 C.F.P. nel quinquennio
La Circolare è reperibile al seguente indirizzo:

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